Gli avvocati possono impugnare le assegnazioni “irragionevoli” dei magistrati amministrativi, per contrastare la cronica carenza di organico del proprio TAR

30 Ott 2026
30 Ottobre 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che gli avvocati che esercitano con continuità presso un ufficio giudiziario in grave e strutturale carenza di organico sono legittimati a impugnare gli atti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (CPGA), quale organo di autogoverno, sull’assegnazione dei magistrati amministrativi alle sedi, in quanto titolari di una posizione differenziata derivante dalla propria funzione professionale, incisa dalla scopertura dell’ufficio giudiziario e con la finalità di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale alle parti, che essi assistono e rappresentano nei giudizi pendenti dinanzi al TAR.

Sussiste l’interesse ad agire, attuale e concreto, degli avvocati che impugnano l’omessa assegnazione da parte del CPGA di un magistrato amministrativo all’ufficio ove patrocinano, versante in documentata scopertura strutturale di organico, senza che occorra quantificare i ritardi nelle singole cause patrocinate - onere risolventesi in una probatio diabolica - gravando semmai sulla P.A., che dispone dei dati sui flussi, la prova contraria dell’efficienza dell’ufficio.

La scelta discrezionale del CPGA sull’assegnazione di un magistrato amministrativo è sindacabile per ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza della motivazione e completezza dell’istruttoria, senza invasione del merito e l’annullamento non impone l’assegnazione del magistrato all’ufficio in scopertura, ma vincola la riedizione del potere ai soli criteri che governano assegnazioni e trasferimenti.

È illegittima, per difetto di istruttoria e motivazione, la delibera che assegna il magistrato disponibile a un TAR prossimo alla copertura dell’organico, anziché a un altro ufficio in scopertura “emergenziale”, senza valutare, alla stregua dei criteri di priorità auto-fissati, se la vacanza di quest’ultimo dovesse essere colmata per prima, e fondando la scelta sull’asserita superiore “qualità” del contenzioso della sede prescelta, criterio non previsto né supportato da dati oggettivi e omogenei.

Post di Alberto Antico – avvocato

sent. CdS n. 6191-2026

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