Giurisdizione sui provvedimenti emanati nelle situazioni di emergenza ai sensi della L. 225/1992
Una sentenza del TAR Molise precisa che l’art. 135, comma 1 lett. e) del cod. proc. amm., a tenore del quale “le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, della medesima legge n. 225 del 1992” rientrano nella competenza funzionale del T.a.r. Lazio è una norma che deroga all’ordinario criterio di riparto della competenza territoriale. Essa, quindi, non è suscettibile di interpretazione estensiva, sicché deve intendersi nel senso che la competenza funzionale del T.a.r. Lazio è limitata ai provvedimenti governativi emergenziali e agli atti adottati dai commissari e non, per esempio, agli atti coi quali i comuni classificano i danni subiti dagli immobili in caso di terremoto.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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