La separazione tra l’esercizio delle funzioni in materia edilizia e quelle in materia paesaggistica e gli escamotages
Il TAR Veneto precisa che la separazione tra l’esercizio delle funzioni in materia edilizia e quelle in materia paesaggistica non può essere attuata con una modalità che preveda che il titolare delle funzioni edilizie e urbanistiche si limiti a comunicare l’esito del parere espresso dall’esperto in materia paesaggistica, perchè questa comunicazione vale come provvedimento in materia paesaggistica.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
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