Il Fallimento è titolare dell’obbligo di bonifica dei rifiuti?
In una propria recente ordinanza cautelare, il TAR Veneto, in linea con la giurisprudenza prevalente, ha ribadito l’assenza di titolarità in capo al Fallimento, e al di lui Curatore, relativamente agli obblighi di bonifica dello stato dei luoghi determinati dall’abbandono dei rifiuti. Infatti, il Fallimento è solo un terzo che subentra nell’amministrazione del patrimonio dei beni del fallito, con solo lo scopo di conservare la massa fallimentare ai fini della soddisfazione del ceto creditorio.
Tale ordinanza, seppure argomentata sulla base di copiosa giurisprudenza, si pone contrasto con una altrettanto recente sentenza del Consiglio di Stato.
Con tale pronuncia il giudice di appello, facendo leva sul concetto di “detentore” dei rifiuti, e sull’evoluzione dello stesso alla luce della normativa comunitaria, è arrivato ad affermare la titolarità, in capo al Fallimento, dell’obbligo di bonifica dei rifiuti abbandonati dal fallito nel corso della sua attività di impresa.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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