Per la realizzazione di un deposito a cielo aperto sono dovuti gli oneri di urbanizzazione?
Dall’unica sentenza che abbiamo reperito che si occupa espressamente della questione si ricava che, nel caso in cui si debba realizzare un deposito a cielo aperto strumentale ad una principale attività produttiva, gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti.
Invece, in ipotesi di utilizzo di tale tipo di deposito come ulteriore attivitĂ collaterale a quella principale gli oneri devono essere interamente versati.
L’amministrazione comunale, in sede di corretta determinazione dei contributi urbanistici deve individuare e calcolare il quantum contributivo tenendo conto dell’esatta qualificazione del complessivo intervento assentito e dell’effettiva qualificazione dell’attività svolta nel nuovo edificio oggetto di permesso di costruire.
Tale impostazione viene ripresa anche in recenti sentenze del Consiglio di Stato e del Tar Veneto del 2017 relative a magazzini per lo stoccaggio di prodotti e deposito di merci.
Post di Erica Cunico – dottoressa in giurisprudenza
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