Per la realizzazione di un deposito a cielo aperto sono dovuti gli oneri di urbanizzazione?

04 Giu 2018
4 Giugno 2018

Dall’unica sentenza che abbiamo reperito che si occupa espressamente della questione si ricava che, nel caso in cui si debba realizzare un deposito a cielo aperto strumentale ad una principale attività produttiva, gli oneri di urbanizzazione non sono dovuti.

Invece, in ipotesi di utilizzo di tale tipo di deposito come ulteriore attività collaterale a quella principale gli oneri devono essere interamente versati.

L’amministrazione comunale, in sede di corretta determinazione dei contributi urbanistici deve individuare e calcolare il quantum contributivo tenendo conto dell’esatta qualificazione del complessivo intervento assentito e dell’effettiva qualificazione dell’attività svolta nel nuovo edificio oggetto di permesso di costruire.

Tale impostazione viene ripresa anche in recenti sentenze del Consiglio di Stato e del Tar Veneto del 2017 relative a magazzini per lo stoccaggio di prodotti e deposito di merci.

Post di Erica Cunico – dottoressa in giurisprudenza

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