Omessa pubblicazione dell’ammissione ed onere impugnativo
Il T.A.R. Bolzano, pur dando atto dell’orientamento avverso, ritiene che l’omessa pubblicazione dell’ammissione altrui sul sito della S.A., ex art. 29, c. 1 del d. lgs, n. 50/2016, determini lo slittamento del termine impugnatorio che, dunque, decorre dall’aggiudicazione definitiva, nonostante la presenza del rappresentante legale al momento dell’illegittima ammissione altrui.
Si evidenzia, tuttavia, che la giurisprudenza maggioritaria ed anche quella più recente del Consiglio di Stato è orientata in senso opposto, almeno laddove in sede di ammissione vi siano chiari ed inconfondibili elementi che permettano al rappresentante legale od al soggetto di munito di procura speciale di avere piena consapevolezza dell’illegittima ammissione disposta dalla P.A.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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