Non è detto che l’impianto di un nuovo vigneto sia esonerato dalla autorizzazione paesaggistica
L’art. 149, c. 1, lett. b) D. Lgs. 42/2004 esenta dall’autorizzazione paesaggistica “gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio”.
Si potrebbe pensare, quindi, che l'impianto di un nuovo vigneto sia esentato dalla autorizzazione paesaggistica, ma non è così in via assoluta.
Nel caso in esame si tratta di un vigneto di 38.000 mq e la zona è tutelata per il seguente motivo: "“pregevole insieme di vaste aree boscate e di vegetazione spontanea alternate a coltivazioni agricole e a prati che con la presenza di fabbricati rurali, caratteristici dell’architettura locale minore, e di piccoli nuclei abitativi, oltre alla presenza di colmelli, doline, percorsi viari che si adattano e seguono la naturale conformazione del terreno, elementi della flora di particolare pregio ambientale, definiscono un armonico e spontaneo equilibrio tra gli elementi appartenenti all’ambiente naturale e l’opera dell’uomo.”.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
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