Applicabilità dell’art. 34 d.P.R. n. 380/01 anche a immobili in cui non vi sia stato incremento economico derivante dall’abuso
Il TAR Veneto ha ribadito che l’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 si applica ogniqualvolta vi sia stata la violazione di una norma urbanistica, essendo assolutamente irrilevante l’aumento o meno del valore locativo dell’immobile parzialmente abusivo.
A fondamento di tale norma sta infatti la sanzione reale della demolizione che, nei casi di specie, non è possibile portare ad esecuzione: la sussistenza dell’abuso edilizio deve perciò venire sanzionata a prescindere da un incremento economico del manufatto dipendente dall’abuso medesimo.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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