La sanzione pecuniaria ex art. 34, co. 2 T.U. edilizia si applica solo quando la demolizione arrecherebbe una menomazione alla stabilità dell’intero manufatto
Lo ha affermato il TAR Veneto: non basta, quindi, un semplice pregiudizio alla parte conforme o una antieconomicità della demolizione del solo abuso.
Il TAR ha precisato che l’applicazione di tale sanzione pecuniaria presuppone una richiesta motivata del privato, senza che la P.A. debba attivarsi in alcun modo per valutare le conseguenze della demolizione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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