Principi utili in materia di annunci pubblicitari delle strutture sanitarie

16 Ott 2019
16 Ottobre 2019

Li ha offerti il TAR Parma: in particolare, deve ritenersi ancora in vigore l’art. 5, co. 5 l. 175/1992 che impone alle strutture sanitarie di indicare il nome del direttore sanitario nelle proprie pubblicità, pena la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da sei mesi ad un anno.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC