Sulla comunicazione di avvio del procedimento
In una propria recente sentenza, il TAR Veneto ha ribadito che, nel caso di procedimenti amministrativi instaurati in seguito su impulso di parte privata (come è l’ipotesi di istanza di condono edilizio), non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, posto che l’interessato è già nelle condizioni di partecipare e contribuire al procedimento medesimo.
Pertanto, il ritardo nell’invio della comunicazione medesima non può essere considerato motivo di illegittimità del provvedimento.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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