Quando è possibile superare l’art. 21-octies, co. 2 sulla mancata comunicazione dei motivi ostativi?
Il TAR Veneto, in una propria recente sentenza, si è soffermato su una delle ipotesi in cui è possibile superare quanto previsto dall’art. 21-octies, co. 2 l. n. 241/1990 relativamente al cd. preavviso di rigetto in un procedimento ad istanza di parte.
Nel caso di specie, infatti, la parte ricorrente è riuscita a dimostrare l’erroneità del provvedimento impugnato sulla base dell’apporto procedimentale che le era stato negato in sede amministrativa, portando il TAR a ritenere che la P.A. avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-bis.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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