Il rapporto di pregiudizialità tra cause distinte
Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione dei rapporti di pregiudizialità tra cause distinte: un processo può essere sospeso (ex art. 295 c.p.c., cui fa rinvio l’art. 79 c.p.a. per il processo amministrativo) al fine di attendere la definizione in un altro processo di una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico (ovvero ove si debba fare applicazione di una norma su cui penda il giudizio di costituzionalità); invece, qualora venga in rilievo una questione pregiudiziale in senso (meramente) logico, non c’è bisogno della sospensione, poiché soccorre il cd. effetto espansivo esterno ex art. 336, co. 2 c.p.c.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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