Convenzioni urbanistiche ed efficacia verso i terzi
Il TAR Veneto ha scrutinato la seguente clausola di una convenzione urbanistica stipulata tra Comune e ditte lottizzanti del primo stralcio: le ditte lottizzanti del secondo stralcio verseranno alle ditte lottizzanti del primo stralcio la somma di euro X quale contributo per le opere di urbanizzazione effettuate in relazione al secondo stralcio.
Il TAR ha escluso che le parti abbiano inteso vincolare al rimborso degli oneri di urbanizzazione un terzo estraneo alla pattuizione, alla luce del principio di relatività degli effetti contrattuali ex art. 1372, co. 2 c.c.
Perciò, si è concluso che il Comune volesse cedere il credito che in futuro sarebbe sorto in sede di esecuzione del II stralcio della lottizzazione, stante l’ammissibilità di una cessione del credito futuro e incerto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!