Morte del ricorrente in pendenza del giudizio

09 Nov 2020
9 Novembre 2020

Il TAR Veneto ha affermato che la prosecuzione volontaria del processo da parte dell’erede del ricorrente deceduto, con conseguente novazione soggettiva del rapporto processuale, proprio perché destinata a produrre gli stessi effetti della riassunzione a seguito della interruzione del processo per morte della parte costituita, deve avvenire nel rispetto delle stesse formalità previste per la riassunzione e dunque con atto ritualmente notificato a tutte le parti del giudizio.

Tuttavia, tale adempimento non è necessario se è dimostrato che le parti costituite hanno avuto conoscenza del mutamento intervenuto.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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