Morte del ricorrente in pendenza del giudizio
Il TAR Veneto ha affermato che la prosecuzione volontaria del processo da parte dell’erede del ricorrente deceduto, con conseguente novazione soggettiva del rapporto processuale, proprio perché destinata a produrre gli stessi effetti della riassunzione a seguito della interruzione del processo per morte della parte costituita, deve avvenire nel rispetto delle stesse formalità previste per la riassunzione e dunque con atto ritualmente notificato a tutte le parti del giudizio.
Tuttavia, tale adempimento non è necessario se è dimostrato che le parti costituite hanno avuto conoscenza del mutamento intervenuto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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