Illegittimi i limiti massimi astratti alla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici
Nel caso di specie il privato, titolare di un progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agro-voltaico avanzato, richiedeva l’avvio del procedimento di VIA a norma dell’art. 27-bis del codice dell’ambiente.
La Regione rigettava la richiesta, in ragione della necessità di un riequilibrio territoriale finalizzato a non aggravare ulteriormente i territori della Provincia interessata che consentisse, in relazione al principio di proporzionalità e sussidiarietà tra Province, in ogni singola Provincia lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell’intera Regione.
Il Consiglio di Stato ha annullato tale provvedimento.
È illegittima la delibera con cui la Regione introduce limiti astratti alla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici: la P.A., nel pronunciarsi sull’istanza di rilascio del provvedimento autorizzativo, è tenuta a valutare tutte le circostanze del caso concreto e a bilanciare gli opposti interessi, nella consapevolezza che il legislatore ha espresso un chiaro favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, pur non potendo legittimarsi “interessi tiranni” capaci di prevalere automaticamente su altri interessi meritevoli di pari considerazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Regione: Dgrv n. 1473/2025, alleg. A
Elenca gli impianti che sono di competenza regionale (secondo D.Lgs. 190/2024);
e precisa che restano esclusi quelli ≤ 1 MW per i quali già esiste una disciplina regionale speciale (art. 10 L.R. 13/2011).
Il nodo interpretativo sarebbe questo:
Il D.Lgs. 28/2011 (art. 6, co. 9) consentiva alle Regioni di attribuire competenze ai Comuni.
L’art. 10 L.R. 13/2011 nasce proprio da quella facoltà.
Ora però il D.Lgs. 190/2024 è norma statale sopravvenuta di riordino.
Quindi la questione giuridica è:
l’art. 10 regionale è ancora pienamente coerente con il nuovo assetto statale?
Qualcuno sa rispondere su questa cosa? grazie
L’art. 1, comma 3 del 190/2024:
NON dice più:
“le Regioni possono disciplinare i casi in cui si applica l’AU sotto 1 MW”.
Il decreto non contiene più una norma che consenta alla Regione di “ritagliare” l’AU come nel 2011.
Mentre la Regione, sotto soglia, mantiene una disciplina propria dell’AU basata su un fondamento normativo abrogato.
L’art. 10 era incardinato sull’art. 6 del 28/2011.
Quella base normativa oggi è abrogata.
Il 190/2024 non riproduce una delega equivalente.
La Regione può semplificare (art. 1, co. 3), ma non ridefinire l’architettura dell’AU.
Nell’alleg. A, come anche nel testo della delibera di giunta regionale, viene scritto: ai sensi dell’articolo 10 della Legge regionale 08 luglio 2011, n. 13 “Disposizioni in
materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici”- MA LA LEGGE REGIONALE CITATA, CHE SAREBBE IL SECONDO “PIANO CASA”, NON è STATA ABROGATA?
Art. 10
Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari e fotovoltaici
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, rientra nella competenza dei comuni il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti solari e fotovoltaici, integrati e non integrati con potenza di picco fino ad 1 megawatt (mw), ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica, con le procedure di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. Ai comuni spettano gli introiti derivanti dal pagamento degli oneri istruttori di cui all’articolo 4, comma 4, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7. I comuni trasmettono alla Regione, con frequenza semestrale, l’elenco delle autorizzazioni uniche rilasciate per la realizzazione degli impianti fotovoltaici con l’indicazione del tipo di impianto e della localizzazione.
Potrebbe essere solo un richiamo per il riparto di competenze…
Se per cortesia nel sito è stato fatto cenno alla delibera di giunta regionale DGRV n. 1473/2025, in attuazione dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 190/2024?
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