Il consumo di suolo e gli AUC
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 12, co. 1, lett. a l.r. Veneto 14/2017 esclude espressamente dalle disposizioni relative al consumo di suolo gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, come definiti dal precedente art. 2, co. 1, lett. e.
In ogni caso, la mera circostanza che un intervento determini consumo di suolo non ne comporta in sé l’illegittimità, a meno che non sia contestata una violazione della normativa o delle previsioni urbanistiche.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Ce sempre una passaggio, a mio avviso, che viene dimenticato, anche dal Tar:
art. 22 co.2 (volendo anche il comma 1 incide)
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Qualora a seguito della verifica di cui al comma 4 risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il comune procede:
a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera f) sulla base dell’aggiornamento dei dati contenuti nel quadro conoscitivo, in presenza del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo;
b) all’attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili
nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall’articolo 6 e in sede di adozione dello strumento il comune dà atto dell’avvenuto espletamento delle procedure di cui alla presente lettera e degli esiti delle stesse.”. NON SO SE SIA RISPETTAO DAI COMUNI QUESTO PASSAGGIO, salvo il fatto che si dica: non rientra nella verifica di cui al comma 4. Se così fosse, si possono fare infinite varianti parziali senza rispettare tale comma.
Si parla di interventi singoli, promossi da privati ai sensi dell art.6 perequativi, per fare interventi in area agricola, che fanno consumo di suolo, magari di 5.000mq.in 10 anni , quante varianti si possono fare senza evidenza pubblica?
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