Il confine tra nuova costruzione e ristrutturazione edilizia
Il TAR Veneto ha affermato che nella nozione di nuova costruzione possono rientrare anche gli interventi di ristrutturazione qualora, in considerazione dell’entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione dell’immobile, si sia realizzata una modifica radicale dello stesso.
La ristrutturazione edilizia sussiste solo quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle sue caratteristiche fondamentali, mentre laddove esso venga totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell’intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati diversi da quelli della struttura originaria, l’intervento rientra nella nozione di nuova costruzione.
Nella nozione di nuova costruzione rientrano, dunque, anche gli interventi edilizi che comportano la creazione di un disegno sagomale con connotati diversi da quelli della struttura originaria, ad esempio con allungamento delle falde del tetto, perdita degli originari abbaini, sopraelevazione della cassa scale, ecc.
Nel caso di specie, integrava una nuova costruzione la realizzazione di un edificio ad otto piani, in luogo degli originari quattro, con totale stravolgimento del progetto originario, sviluppato ora in altezza anziché in larghezza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Sentenza interessante anche in relazione ai criteri di conteggio dell’altezza dell’edificio [corretti e coerenti con le definizioni del Ret] ovvero:”Il Comune ha calcolato correttamente l’altezza dell’edificio, atteso che
secondo il cit. art. 27 per valutare l’altezza di un edificio che ha una copertura piana, si guarda all’altezza dell’estradosso (ossia la superficie esterna) delle strutture perimetrali: non solo di quelle coperte, ma di tutte le strutture perimetrali, siano esse anche vani tecnici non coperti. Del resto, la ratio di una norma che fissa dei limiti in altezza è evitare che vi siano edifici che superano tale misura massima. Tale norma sarebbe facilmente elusa se fosse consenta la realizzazione all’ultimo piano di vani tecnici (di altezze indeterminate) non computabili in altezza.”
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