I privati non possono derogare alle distanze del PRG?
La Cassazione civile ha ribadito che i privati non possono derogare le distanze previste dal PRG/PI o dal Regolamento edilizio comunale perché, a differenza di quelle previste dal codice civile che si limitano a disciplinare i rapporti privatisti tra confinanti, quelle comunale rispondono ad un interesse generale di carattere urbanistico.
Presumo che voglia dire che la deroga non è ammessa se non è concessa dalle stesse norme tecniche del PRG/PI.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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con il consenso dei terzi confinanti, previa costituzione di idoneo vincolo di distanza fino
alla distanza minima di m 10,00 tra pareti finestrate, registrato e trascritto, si può;
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