La dichiarazione di interesse culturale
Il TAR Veneto ha affermato che nell’assumere il provvedimento ex art. 10, co. 3, lett. a d.lgs. 42/2004, l’Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità , per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità .
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registr
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!