Riproposizione della domanda di risarcimento del danno ed eccezione di ne bis in idem
La vicenda giudiziaria si era così svolta: in primo grado, era stato chiesto l’annullamento del provvedimento amministrativo con contestuale richiesta di risarcimento del danno, ma il TAR aveva respinto il ricorso. Successivamente, il Consiglio di Stato aveva riformato la sentenza del TAR, ma non aveva statuito sul possibile risarcimento, posto che la relativa domanda non era stata espressamente riformulata in sede di appello.
Di fronte all’eccezione di ne bis in idem della P.A. in sede di ricorso autonomo per la condanna al risarcimento del danno, il TAR Veneto ha evidenziato che il fatto che la suddetta domanda non fosse stata riproposta in appello non può essere qualificata come rinuncia all’azione, ma solo come mera rinuncia agli atti di quel giudizio (nei limiti della domanda di condanna), con quindi sempre la possibilità di riproporre la relativa azione in una diversa sede.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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