Mi sembra tutto chiaro.
La totale demolizione e ricostruzione, ovvero la sostituzione edilizia, in zone vincolate è qualificabile ristrutturazione solo se ricostruisco l’edificio tale e quale e nello stesso sedime .
La ristrutturazione, che non avvenga a mezzo di totale demolizione e ricostruzione, è ovviamente ammessa anche in zona vincolata.
Dunque l’unica cosa che non si può fare è ricostruire l’edificio in un sedime totalmente diverso, poichè con le tecniche costruttive attuali sicuramente si possono mantenere parti strutturali dell’edificio preesistente e prevedere un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; anche con incrementi di volumetria finalizzati alla rigenerazione urbana qualora espressamente previsti dalla legislazione o dagli strumenti urbanistici, sempre con interventi di ristrutturazione e non di totale demolizione. L’incremento volumetrico non potrĂ derivare da una generica applicazione dell’ indice di edificabilitĂ bensì da incrementi di volumetria ed incentivi di carattere prestazionale che la norma o la legge conceda a specifici interventi di ristrutturazione/recupero di fabbricati esistenti al verificarsi di determinati requisiti.
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Mi sembra tutto chiaro.
La totale demolizione e ricostruzione, ovvero la sostituzione edilizia, in zone vincolate è qualificabile ristrutturazione solo se ricostruisco l’edificio tale e quale e nello stesso sedime .
La ristrutturazione, che non avvenga a mezzo di totale demolizione e ricostruzione, è ovviamente ammessa anche in zona vincolata.
Dunque l’unica cosa che non si può fare è ricostruire l’edificio in un sedime totalmente diverso, poichè con le tecniche costruttive attuali sicuramente si possono mantenere parti strutturali dell’edificio preesistente e prevedere un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; anche con incrementi di volumetria finalizzati alla rigenerazione urbana qualora espressamente previsti dalla legislazione o dagli strumenti urbanistici, sempre con interventi di ristrutturazione e non di totale demolizione. L’incremento volumetrico non potrĂ derivare da una generica applicazione dell’ indice di edificabilitĂ bensì da incrementi di volumetria ed incentivi di carattere prestazionale che la norma o la legge conceda a specifici interventi di ristrutturazione/recupero di fabbricati esistenti al verificarsi di determinati requisiti.
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