Immobile abusivo e privo di autorizzazione sismica
Il Consiglio di Stato ricorda che l’intervento eseguito in «violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali» costituisce una «variazione essenziale», ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera f), e comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001.
Inoltre il rilascio della licenza d’uso per gli edifici costruiti in cemento armato da parte dei comuni e l’attestazione di agibilità, «sono condizionati all’esibizione di un certificato da rilasciarsi dall’ufficio tecnico della regione» (ai sensi dell’art. 62 del d.P.R. n. 380 del 2001) che deve attestarne la «perfetta rispondenza» dell’opera eseguita alle norme tecniche in materia sismica
Il Consiglio di Stato evidenza poi che le violazioni in materia sismica non si ‘sanano’ ma, al più, vengono rimosse attraverso adeguamenti strutturali.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!