Sulla proroga dei titoli edilizi

12 Gen 2022
12 Gennaio 2022

Il d.l. n. 221 del 24 dicembre 2022 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” ha prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Nello specifico, l’art. 1 rubricato “Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale” recita: “1. In considerazione del rischio sanitario  connesso  al  protrarsi della diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19,  lo  stato  di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.  2. Nell'esercizio dei poteri derivanti  dalla  dichiarazione  dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento  della protezione civile e il Commissario straordinario per  l'attuazione  e il coordinamento delle misure occorrenti per  il  contenimento  e  il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  adottano  anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione  in  via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e  al  contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19".

Di conseguenza, sono stati prorogati i termini di scadenza di tutti i titoli abilitativi edilizi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) secondo cui: "Tutti i   certificati,   attestati,   permessi,   concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati,  compresi  i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo  15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio  2020  e  la  data della  dichiarazione  di  cessazione   dello   stato   di   emergenza epidemiologica da  COVID-19,  conservano  la  loro  validità  per  i novanta giorni successivi  alla  dichiarazione  di  cessazione  dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo  precedente  si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché  alle  autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque  denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati  fino  alla  dichiarazione  di cessazione dello stato di emergenza”.

La normativa stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia), in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Quindi, dato che al momento lo stato di emergenza è stato prolungato fino al 31 marzo 2022, tutti gli atti abilitativi ricompresi nel decreto saranno ancora validi fino al 29 giugno 2022.

Si ricorda che, oltre che a certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, la proroga di validità per titoli edilizi in scadenza si applica anche a:

  • segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
  • segnalazioni certificate di agibilità (SCA)
  • autorizzazioni paesaggistiche;
  • autorizzazioni ambientali comunque denominate.

Inoltre, lo stesso termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Post di Daniele Iselle

1 reply
  1. Anonimo says:

    La domanda sarebbe; immagino vanno rigettate le proroghe dei titoli in scadenza fino al 29-06-2022, ma l’altra considerazione è la seguente: visto che secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza), del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), vale anche per la eventuale proroga dei tre anno previsti dall’art. 10 del DL 76/2020 o meglio se ho in scadenza entro il mese di gennaio un titolo e mi chiede di applicare l’art- 10 , posso farlo oppure devo ritenere ancora valido il titolo e fare fare la proroga per esempio,nel mese di maggio e cmq prima del 29-06-2022 – o visto che doveva presentare LA PROROGA a gennaio non può più usufruire di tale proroga dei 3 anni- geom- giglio

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC