Piano di gestione del rischio di alluvioni 2021/2027: in cosa consiste la salvaguardia
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2022 ( http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/02/04/29/sg/pdf ) è stato pubblicato il seguente avviso della Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali:
"Si rende noto che con delibera n. 3 del 21 dicembre 2021 la Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali:
ha adottato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 152/2006, il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali di cui all’art. 7 della direttiva 2007/60/CE e all’art. 7 del decreto legislativo n. 49/2010;
ha posto in salvaguardia, ai sensi dell’art. 65, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le norme tecniche di attuazione del Piano con le relative cartografie.
Le norme tecniche di attuazione del Piano con le relative cartografie entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La delibera di adozione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali è pubblicata, insieme alla documentazione di Piano e alle misure di salvaguardia, sul sito istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale, all’indirizzo http://www.alpiorientali.it ".
Classi di pericolosità e sintesi normativa
Post di Daniele Iselle
Rischio e pericolo non sono dunque la stessa cosa: il pericolo è rappresentato dall’evento calamitoso che può colpire una certa area (la causa), il rischio è rappresentato dalle sue possibili conseguenze, cioè dal danno che ci si può attendere (l’effetto) – per cui esiste una doppia verifica che prima non cera- mi pare corretto- garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2”- vuol dire questo
URBANISTICA CAMPOSAMPIERO. L’ART. 32 DEL PATI GIA’ PREVEDE LA INVARIANZA IDRAULICA, IO SEMPRE CHIESTA DAI 200 M² IN SU, E DAI 1.000 M² PARERE DEL CONSORZIO, IN PIU’ ORA IMMAGINO SI DEVE RISPETTARE IL PARAMETRO R2 , MA IL TUTTO è DI COMPETENZA DEL CONSORZIO, VISTO CHE DEVE DARE IL PARERE– GEOM. GIGLIO
chiedo a tutti un’interpretazione di quanto previsto per le P2 (Nel Comune dove lavoro ne abbiamo tantissime nel consolidato, anche con R3!) :
“3. L’attuazione degli interventi e delle trasformazioni di natura urbanistica ed edilizia previsti dai piani di assetto e uso del territorio vigenti alla data di adozione del Piano e diversi da quelli di cui al comma 2 e dagli interventi di cui all’articolo 12, è subordinata alla verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle presenti norme (All. A punti 2.1 e 2.2) garantendo comunque il non superamento del rischio specifico medio R2”
COME INTERPRETATE QUEST’ULTIMA FRASE ? che se mi trovo in un’area P2/R3 non posso dare attuazione alle previsioni di PI oppure che, attraverso la citata verifica di compatibilità idraulica (usando il software messo a disposizione) si può dimostrare che non vengono superati i parametri della R2 ? (in realtà dubito che il singolo privato possa “attestarsi” ciò, dato che il cambio di classe di pericolo e/o rischio e’ a cura dell’autorità secondo le procedure art.6 NTA);
CHE NE PENSATE ? Grazie mille Mirko Zampieri Comune di Camposampiero
Buon giorno- Scusate non ho capito: nei nuovi interventi previsti nei P.I., in cui è stata già chiesta la dimostrazione della verifica di compatibilità idraulica, devono anche garantire comunque il “non superamento del Rischio specifico medio R2”???? parlo dei progetti già approvati – geom. giglio g.
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