Il (severissimo) vincolo idraulico opera anche con i manufatti leggeri o precari e per i tratti di corsi d’acqua tombinati

01 Apr 2026
1 Aprile 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che l’art. 96 r.d. 523/1904 pone un vincolo di inedificabilità assoluta nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua pubblici, vietando non solo la realizzazione di fabbricati, ma qualsiasi opera o intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi, l’uso degli argini o il libero deflusso delle acque. Tale divieto, ispirato a finalità di tutela pubblicistica del regime idraulico e della sicurezza, ha carattere inderogabile e si applica a tutte le opere che possano interferire con le esigenze di manutenzione, controllo e accesso agli alvei, indipendentemente dalla loro natura o consistenza.

Ne consegue che il vincolo opera anche per manufatti leggeri o precari e per i tratti di corsi d’acqua tombinati, potendo essere derogato solo in presenza di una specifica disciplina locale che deve: a) considerare in modo espresso la regola generale posta dalla normativa statale; b) essere giustificata dalle peculiari caratteristiche del corso d’acqua e degli argini interessati; c) garantire comunque le medesime finalità di interesse pubblico sottese al divieto statale, quali il libero deflusso delle acque, l’accessibilità per le attività di vigilanza e manutenzione e la prevenzione di situazioni di pericolo.

In difetto di tali requisiti, la normativa locale non è idonea a derogare al divieto posto dall’art. 96 cit., che continua a operare con carattere assoluto, estendendosi a qualsiasi manufatto idoneo a interferire con le esigenze di tutela idraulica, anche se di modesta entità o natura precaria.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    E, in effetti sono stati rilasciati anche condoni senza tenere conto del vincolo di corsi d’acqua tombinati.

    Rispondi

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