Recinzione e titolo edilizio
Il T.A.R. ricorda che, di regola, per realizzare una recinzione costituita da uno zoccolo in cemento armato nella parte inferiore e da una rete metallica nella parte superiore (cd. recinzione classica) occorre una S.C.I.A. In realtà, a giudizio di chi scrive, il titolo cd. generale dovrebbe essere una C.I.L.A., dato che essa, ora, configura la cd. categoria residuale che, in passato, era costituita proprio dalla S.C.I.A. Nella medesima sentenza il Collegio ricorda che, in presenza di abusi edilizi, il tempo non comporta alcun effetto sanante per la posizione del privato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel commento, si contesta la posizione del T.A.R. con riferimento alla specifica recinzione “classica” (zoccolo in c.a. e rete metallica), sostenendo che, in quanto intervento non riconducibile tra quelli tipizzati in SCIA, dovrebbe trovare applicazione la CILA quale titolo residuale.
L’osservazione è interessante e, sotto il profilo sistematico, non priva di fondamento.
Tuttavia, il punto forse più rilevante è un altro: CILA e SCIA non sono affatto equivalenti sul piano giuridico.
La SCIA si inserisce in un procedimento amministrativo, con poteri di controllo e inibizione da parte della P.A.; la CILA, invece, è una mera comunicazione, priva di un vero procedimento e presentabile anche tardivamente, con conseguenze sanzionatorie limitate al profilo pecuniario.
Per questo motivo, anche limitando il ragionamento alla specifica tipologia di recinzione, la diversa qualificazione del titolo edilizio incide in modo significativo sul regime dei controlli e delle responsabilità, e non può essere considerata una questione meramente teorica.
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