Prelievo di acque sotterranee
Il TAR Palermo ha affermato che la legge non distingue tra i soggetti privati che si impossessano di acque sotterranee; tuttavia, ai sensi dell’art. 95, co. 1 r.d. 1775/1933, viene distinto il prelievo per usi domestici, definito e delimitato dall’art. 93 r.d. cit., e il prelievo per usi diversi, il quale ultimo necessita dell’autorizzazione alla ricerca ed allo scavo e della concessione per l’utilizzo, secondo il piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!