Prelievo di acque sotterranee

11 Feb 2022
11 Febbraio 2022

Il TAR Palermo ha affermato che la legge non distingue tra i soggetti privati che si impossessano di acque sotterranee; tuttavia, ai sensi dell’art. 95, co. 1 r.d. 1775/1933, viene distinto il prelievo per usi domestici, definito e delimitato dall’art. 93 r.d. cit., e il prelievo per usi diversi, il quale ultimo necessita dell’autorizzazione alla ricerca ed allo scavo e della concessione per l’utilizzo, secondo il piano di massima allegato alla domanda di autorizzazione.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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