Insediamento delle APS
Il TAR Veneto evidenzia che, seppure le APS possano insediarsi in qualsiasi ZTO, ai sensi della l. n. 383/2000 (oggi si veda l'articolo 71 del decreto legislativo 117 del 2017), è necessario che le stesse siano:
- iscritte nei registri di cui all’art. 7 della suddetta legge (sia le APS sia i loro affiliati);
- munite di apposito titolo edilizio per il cambio di destinazione d’uso, di modo da poter permettere al Comune di valutare la compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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E’ vero che la legge 383 del 2000 è stata abrogata, ma la disposizione sulle destinazioni d’uso oggi è riproposta dall’articolo 71 del decreto legislativo 117 del 2017
Art. 71
Locali utilizzati
1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si
svolgono le relative attivita’ istituzionali, purche’ non di tipo
produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee
previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968
n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
l Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 recante il Codice del Terzo settore (di seguito CTS).
Il provvedimento prevede l’abrogazione della Legge 383/2000, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”
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