La ristrutturazione edilizia, prima e dopo la riforma del 2020
Il Consiglio di Stato ha affermato che una ristrutturazione con modifica della sagoma, dell’altezza, dei prospetti e del volume dell’originaria costruzione esulava dal dettato dell’art. 3, co. 1, lett. d d.P.R. 380/2001, nel testo antecedente alla novella introdotta dal d.l. 76/2020. All’epoca, l’intervento descritto doveva essere qualificato come ristrutturazione edilizia “pesante” ex art. 10, co. 1, lett. c T.U. edilizia, anch’esso ante 2020: da tale norma si ricavava la sostanziale assimilabilità dell’intervento di ristrutturazione edilizia caratterizzato da incrementi volumetrici ovvero di sagoma e prospetti a quello di nuova costruzione, quantomeno per le porzioni che costituiscono un novum rispetto alla preesistenza.
Si segnala che attualmente l’art. 3, co. 1, lett. d d.P.R. cit. ricomprende, invece, nel concetto di ristrutturazione edilizia (per gli edifici non tutelati dal Codice Urbani, né in Zona A) anche gli interventi di “demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche”, nonché, “nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali”, anche con incrementi di volumetria.
Di conseguenza, quando si trova una sentenza sulla ristrutturazione, per non cadere in confusione sulla nozione di ristrutturazione vigente oggi, è fondamentale andare a vedere a quale anno si riferisca il caso deciso e quale fosse la normativa al tempo vigente.
Post della dott.ssa Brenda Djuric
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Egr. geom. Giglio,
la frase del post da Lei citata si rinviene nelle considerazioni che il Consiglio di Stato ha offerto rispetto al testo dell’art. 3, co. 1, lett. d) T.U. edilizia, ante riforma del 2020.
Dopo la riforma di tale norma, apportata dall’art. 10, co. 1, lett. b) l. 120/2020, è controversa l’attuale vigenza o meno dell’art. 10 l.r. Veneto 14/2009.
Parte degli interpreti ritengono che l’art. 10 l.r. cit. sia divenuto incompatibile con l’art. 3, lett. d) T.U. edilizia e, pertanto, debba ad oggi considerarsi implicitamente abrogato.
Tuttavia, bisogna dare atto del contenuto della circolare regionale, n. 1/2021, che recita: “L’altra norma della legge regionale n. 14/2009 di cui l’articolo 19 non dispone l’abrogazione è, come sopra anticipato, l’articolo 10 riguardante la ristrutturazione edilizia. Tale norma, presente già nella prima versione del Piano Casa, ha subito una modifica da parte della legge regionale n. 32/2013 (c.d. “terzo Piano Casa”). È questa la ragione per cui il legislatore, nell’abrogare le disposizioni della legge regionale n. 32/2013, fa salvo l’articolo 11 della suddetta legge trattandosi, per l’appunto, di norma di novellazione del citato articolo 10”.
La Regione del Veneto, quindi, pur a seguito della riforma del 2020, esplicitamente considera l’art. 10 l.r. Veneto 14/2009 ancora vigente.
dott.ssa Brenda Djuric e avv. Alberto Antico
Buon giorno Dott.ssa – quando Lei dice : da tale norma si ricavava la sostanziale assimilabilità dell’intervento di ristrutturazione edilizia caratterizzato da incrementi volumetrici ovvero di sagoma e prospetti a quello di nuova costruzione, quantomeno per le porzioni che costituiscono un novum rispetto alla preesistenza.
Vuol dire che neanche l’art.10 della LR 14/2019 (articolo non abrogato della previgente legge regionale n. 14/2009) è più applicabile in Veneto— geom. giglio g.
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