Non si possono sollevare nuovi motivi di ricorso in memoria conclusionale
Nel caso di specie, il privato contestava solo nella memoria ex art. 73, co. 1 c.p.a. che il provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con un regolamento.
Il TAR Catania ha qualificato dette censure come nuovi motivi di violazione di legge e, per l’effetto, li ha ritenuti inammissibili.
Post di Alberto Antico – avvocato
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