Il silenzio-assenso si perfeziona anche se la domanda non è conforme alla legge
Il Consiglio di Stato ha affermato che, ove sussistano i requisiti di formazione del silenzio-assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme alla legge.
Ragionando diversamente, “convertendo” cioè i requisiti di validità della fattispecie in altrettanti elementi costitutivi del perfezionamento del silenzio-assenso, si vanificherebbe in radice le finalità di semplificazione dell’istituto.
Rimane esclusa solamente l’ipotesi della radicale inconfigurabilità giuridica dell’istanza: quest’ultima deve essere quantomeno aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore.
Nel caso di specie, non poteva dirsi formato il silenzio-assenso sull’istanza di titolo edilizio, poiché aveva ad oggetto un edificio in realtà già costruito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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