Distanze tra edifici o dal confine
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in tema di distanze legali tra edifici o dal confine, non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, di finitura od accessoria di limitata entità (es. mensole, lesene, cornicioni, grondaie ecc.). Invece, costituiscono costruzioni le parti dell’edificio che, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato (es. scale, terrazze, corpi avanzati aggettanti, opere di contenimento ecc.).
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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