Occupazione dei marciapiedi
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto un’interpretazione dell’art. 20, co. 3 del Codice della strada: nel regolare l’occupazione dei marciapiedi, la norma non solo prescrive che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri, ma anche – quando sussistano, come nel caso di specie, particolari caratteristiche geometriche – impone che in ogni caso sia garantita una zona adeguata «per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria».
Post di Alberto Antico – avvocato
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