Conseguenze dell’annullamento dell’aggiudicazione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha spiegato la differenza tra l’art. 121 e l’art. 122 c.p.a., che disciplinano entrambi le conseguenze dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione.
La prima norma si applica quando si riscontra una violazione definita grave e comporta la declaratoria di inefficacia del contratto.
La seconda norma indica che il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva “stabilisce” se dichiarare inefficace il contratto o no, qualora non debba essere rinnovata la gara e sia proposta domanda di subentro.
Post di Alberto Antico – avvocato
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