Sospensione del giudizio
Il TAR Catania ha affermato che la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone la pendenza sia della causa pregiudicante sia di quella pregiudicata in primo grado, mentre nel caso in cui la prima sia già stata definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione della seconda è facoltativa ex art. 337 c.p.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
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