Presupposti per il risarcimento del danno da ritardo
Il TAR Veneto evidenzia che il risarcimento del danno da ritardo può essere riconosciuto solo una volta effettuata una prognosi positiva dell’esito del procedimento amministrativo, e non potrebbe dunque essere riconosciuto a prescindere dall’effettiva spettanza; inoltre, l’onere probatorio per tutti gli elementi spetta unicamente al presunto danneggiato.
In merito invece all’indennizzo di cui all’art. 2-bis, co. 1-bis l. n. 241/1990, esso può essere richiesto solamente se è stato attivato il potere sostitutivo, in quanto condizione per l’accoglimento della domanda.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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