Seminario da remoto del Comune di Spinea su cambio d’uso, sottotetti e vincoli cimiteriali

16 Feb 2026
16 Febbraio 2026

Venerdì 27 febbraio 2026, dalle 9.30 alle 13.30.

Relatori: prof. avv. Alessandro Calegari e avv. Domenico Chinello.

Coordinatore scientifico: arch. Fiorenza Dal Zotto.

Info e link per l'iscrizione nella locandina allegata.

Webinar 27-02-2026 CambioUso Sottotetti Cimiteri

3 replies
  1. Anonimo says:

    SUI CAMBI D’USO

    *Cambio d’uso con altezza inferiore a 2,70 m
    Nel caso di un immobile che presenti uno stato legittimo con altezza interna inferiore a 2,70 m, è possibile procedere a un cambio di destinazione d’uso, ad esempio da ufficio ad abitazione?
    Oppure, in caso di cambio verso la funzione residenziale, devono essere comunque rispettati i requisiti igienico-sanitari previsti dall’art. 24 del DPR 380/2001, come modificato (in particolare il comma 5-ter)

    *Cambio d’uso in zona PGRA P1
    Nel caso di un cambio di destinazione d’uso in area classificata P1 (pericolosità moderata) dal PGRA, quali sono le conseguenze operative?

    In particolare:
    l’immobile deve essere escluso dalla delimitazione che i Comuni sono tenuti a effettuare ai sensi della normativa regionale?
    oppure può trovare applicazione l’art. 14 delle Norme di Attuazione del PGRA, che consente interventi di ristrutturazione edilizia?
    Occorre chiarire se il cambio d’uso sia assimilabile a una ristrutturazione ammessa oppure costituisca un aggravio del carico urbanistico non consentito in tali aree.

    *Significato di “cambio d’uso di una singola unità”
    La norma fa riferimento al “cambio di destinazione d’uso di una singola unità immobiliare”, ma non è chiaro cosa si intenda esattamente.

    *Derogabilità della quota minima residenziale (50%)
    Nel caso in cui una norma comunale preveda che la funzione residenziale debba rimanere almeno pari al 50% della superficie complessiva dell’immobile o del comparto, tale limite è derogabile?

    Ad esempio, è possibile autorizzare un cambio d’uso che comporti il superamento della soglia del 50% a favore di destinazioni non residenziali?

    Rispondi
  2. Fiorenza Dal Zotto says:

    Grazie dell’approfondimento. Ne parleremo il prossimo 27 febbraio.

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    Sui vincoli cimiteriali, sembra quasi che la norma sia mutuata da una regione del Nord introdotta di recente. Il punto è questo: se in passato una regione, come il Veneto, ad esempio, aveva cercato di modificare la disciplina (come aveva fatto con la legge n. 4/2015, art. 4), salvo poi tornare indietro per il timore di ricorsi, oggi non sono più soltanto le Regioni a intervenire, ma si riscontra un orientamento analogo di copertura anche a livello statale.

    L’articolo 1 comma 911 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” ha introdotto un nuovo comma all’articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

    La modifica normativa recepisce una richiesta avanzata dalla Regione Piemonte che, in data 9 settembre 2025, ha approvato una proposta di legge al Parlamento ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione avente ad oggetto “Modifiche all’articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie)”.

    NON saprei se quella avanzata tempo fa dalla regione Veneto, era la stessa.

    Rispondi

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