Carenza di interesse al ricorso del privato
Il TAR Veneto ricorda che la mancata partecipazione alla manifestazione di interesse per la formazione del nuovo P.I. comporta l’inammissibilità del relativo ricorso: sono infatti qui applicabili i principii in materia di procedure ad evidenza pubblica, per cui si riconosce la legittimazione ad agire in ricorso solo a coloro che abbiano effettivamente partecipato alla gara. Gli unici casi esclusi sono quelli di contestazione dell’indizione della procedura (o della sua radicale assenza), o delle clausole del bando ritenute direttamente escludenti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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