Le novità in materia di notifiche della riforma Cartabia si applicano al processo amministrativo?

03 Mar 2023
3 Marzo 2023

La domanda sorge dal fatto che l’art. 39 c.p.a., cd. rinvio esterno, al comma 2 afferma che le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile.

Pertanto, ci si chiede se nel processo amministrativo sussista il dovere di notifica via PEC in capo (agli Ufficiali giudiziari e) agli avvocati, nei confronti di tutti i soggetti che debbano avere una PEC o anche solo che abbiano scelto di averla (e, quindi, iscritti al registro INAD).

Il rinvio esterno è considerato mobile, nel senso che recepisce tutte le successive modifiche del c.p.c. e delle leggi in materia di notifica, come la l. 53/1994 sulle notifiche da parte degli avvocati.

L’Ufficio Studi e formazione della Giustizia amministrativa, in seno al Consiglio di Stato, ha offerto la seguente risposta:

1. Le novità in tema di notificazioni sono tutte applicabili alla giustizia amministrativa?

In generale, tutte le novità in materia di notificazioni introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022 si applicano al giudizio amministrativo, atteso il rinvio operato dall’art. 39, comma 2, c.p.a. alle norme sulle notificazioni degli atti processuali civili.

Tuttavia, è espressamente limitata alla notificazione degli atti processuali civili e stragiudiziali l’applicabilità della nuova norma contenuta nell’art. 3 ter, l. n. 53 del 1994, introdotto con la riforma, sicché la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato a soggetti privati è, nel processo amministrativo, possibile, ma non doverosa, quando questi abbiano un indirizzo risultante da pubblici elenchi (art. 3 bis, l. n. 53 del 1994), e non è previsto che, nei confronti di un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INIPEC, possa perfezionarsi mediante inserimento nell’area web dedicata”.

L’Ufficio Studi ritiene che il legislatore abbia inteso espressamente escludere le notifiche degli atti processuali amministrativi dall’obbligo di notifica via PEC in capo agli avvocati ex art. 3-ter l. 53/1994. Sarebbero invece applicabili al processo amministrativo le modifiche apportate al codice di rito civile.

Si apre poi un ulteriore tema: l’avvocato ha il dovere di tentare dapprima la notifica in proprio via PEC, oppure può ancora prediligere la notifica a mezzo dell’Ufficiale giudiziario (il quale a sua volta dovrà tentare dapprima la via della PEC)?

Si auspica quanto prima un chiarimento da parte delle Istituzioni, onde evitare nullità e/o decadenze e, in ultima analisi, una mancanza di giustizia sostanziale per mere questioni di rito.

Post di Alberto Antico – avvocato

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