Silenzio-assenso e provvedimenti di secondo grado
Il TAR Catania ha affermato che, una volta intervenuta la formazione di un titolo per silenzio assenso, l’unico potere che residua in capo alla P.A. è quello di adottare un provvedimento di annullamento d’ufficio o revoca in autotutela, se ne ricorrono i requisiti.
In particolare, la legittimità o no del provvedimento assentito per silentium deve essere valutata alla luce del diritto vigente al tempo della formazione del silenzio, non della valutazione di secondo grado.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Io ho visto chiedere integrazioni nonostante si era formato il silenzio assenso, con presa atto dell’ufficio del Suap- sarebbe come dire: ti rilascio il permesso e poi ti chiedo integrazioni – vale una o l’altra, in quanto se chiedo integrazioni vuol dire che non si era formato il silenzio-assenso, nonostante questo, è stato fatto-
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