Onere motivazionale della P.A. rispetto alle osservazioni del privato a seguito del preavviso di rigetto
Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, non è necessaria la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dal privato nei confronti del preavviso di rigetto; al contrario, per giustificare il diniego conclusivo è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite.
Post di Alberto Antico – avvocato
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