L’aggravamento del procedimento non è causa di illegittimità del provvedimento

18 Apr 2023
18 Aprile 2023

Il TAR Veneto ha affermato che la censura di aggravamento del procedimento (nel caso di specie, non aver convocato una conferenza di servizi, bensì aver richiesto al privato di ottenere degli atti di assenso) non è idonea a determinare l’invalidità del provvedimento, avendo carattere meramente formale e non potendo condizionare il contenuto della determinazione finale adottata. L’eventuale conseguente violazione dei termini non determina l’illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, ma consente al privato di attivare i rimedi previsti dall’ordinamento per reagire all’inerzia della P.A.

Si segnala però che l’art. 1, co. 2 l. 241/1990 pone espressamente il divieto di aggravamento del procedimento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    Cosa dice la Legge 241/1990

    Art. 2. (Conclusione del procedimento)
    4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i ter- mini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo.
    (comma introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020)
    9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
    9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all’articolo 2 e quello effettivamente impiegato.

    Art. 2-bis. (Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento)
    1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

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