La diminuzione di volume rispetto all’autorizzato costituisce difformità e abuso?
Il TAR Puglia ha detto di no: la realizzazione di una volumetria inferiore a quanto assentito, infatti, non produrrebbe variazioni essenziali del progetto edilizio; si fa qui perno su una giurisprudenza avente ad oggetto il condono, tale per cui la volumetria originariamente assentita costituisce solo lo standard massimo di edificabilità.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Fatto salvo il caso di ristrutturazione edilizia, in cui sia all’art. 3 che 10 del dpr 380/2001, si parla di modifiche alla volumetria-
A mio avviso se si legge bene l’art. 22 comma 2-bis, in zona vincolata non si può applicare se non prima il rilascio della autorizz. paesaggistica, per cui è un abuso a tutti gli effetti non sanabile- e per cui non si può applicare neppure l’art. 34 del dpr 380/2001 –
Con quale effetto in zona di vincolo paesistico, conisderato l’art. 32 comma 3 del DPR 380/01?
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