Edificazioni in centro abitato ante 1967
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ai fini dell’obbligo di licenza edilizia per le edificazioni in centro abitato introdotto con la l. 1150/1942, ha affermato che la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci, dovendosi fare riferimento a criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza, secondo cui il centro abitato va individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione.
L’esistenza di un nucleo abitato, ovvero di case sparse non integra la nozione di centro abitato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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