Requisiti per la fiscalizzazione dell’abuso
Nel caso di specie, il privato provava a sostenere che la fiscalizzazione dell’abuso ex art. 34 d.P.R. 380/2001 può essere disposta non soltanto nel caso in cui la rimozione delle parziali difformità determini un pregiudizio statico alla parte conforme, ma anche nel caso in cui l’intervento demolitorio possa incidere sulla funzionalità dell’edificio.
Il TAR Veneto ha invece affermato che possono essere prese in considerazione solo le ipotesi di cedimento riferite alla statica dell’intero edificio, ossia quelle implicanti il rischio di rovina del fabbricato nel suo complesso, non essendo rilevanti sotto il profilo urbanistico le semplici limitazioni funzionali che l’edificio potrebbe subire a causa della perdita della volumetria abusiva. Parimenti, non rilevano i danni riparabili, e dunque temporanei, che l’intervento di demolizione potrebbe arrecare alla parte eseguita in conformità. L’onere della prova del livello di rischio è a carico dei proprietari.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Mi pare che il tutto vada visto anche alla luce dell art. 31 c. 5 T.U. atteso che l interesse pubblico prevalente per legge è quello della rimozione dell abuso edilizio con ripristino della situazione originaria. Il mantenimento delle opere abusive costituisce ipotesi residuale ed eccezionale… Tar veneto
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