Come e quando si perfeziona la notificazione ex art. 140 c.p.c. (per gli espropri)

13 Mar 2014
13 Marzo 2014

Segnaliamo sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 1024 del 2014.

Scrive il Giudice: "Preliminare ed assorbente appare il motivo d’appello con il quale è dedotta erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto tardiva l’impugnazione del decreto di esproprio n. 2 del 28/09/2009. Il provvedimento sarebbe stato conosciuto solo a seguito di accesso agli atti in data 9/3/2010. La notifica effettuata da messo comunale in data 9/10/2009, in applicazione dell’art. 140 cpc., non sarebbe valida, in quanto: a) la raccomandata sarebbe stata spedita all’indirizzo di residenza anagrafica e non al domicilio, ben conosciuto dall’amministrazione; b) la raccomandata spedita ex art. 140 cpc, a seguito della temporanea assenza constata in occasione dell’accesso del  messo, non sarebbe stata mai consegnata, essendo stata restituita al mittente con la scritta “irreperibile”. La giurisprudenza avrebbe chiarito che ai fini della validità della notifica è invece necessaria la prova della ricezione della seconda raccomandata. Il motivo non è fondato. E’ pur vero che l’art. 140 cpc è stato oggetto di una pronuncia della Corte Costituzionale (3/2010) che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Tuttavia la pronuncia non giova all’appellante poiché nel caso di specie, dopo il vano tentativo del messo comunale, la raccomandata è stata spedita dal messo e recapitata dall’agente postale all’indirizzo del destinatario, anche se, neanche questa volta il destinatario era presente, sicchè la raccomandata è stata restituita al mittente. Si vuol cioè dire che, ne caso di specie, non è in discussione il principio della spedizione, atteso che il ricorso sarebbe tardivo anche se si prendesse quale dies a quo della conoscenza quello successivo al decorso dei 10 gg dalla spedizione. L’appellante è conscio di questa circostanza ed infatti focalizza le sue argomentazioni difensive sul valido decorso dei 10 gg ai fini della presunzione di legale conoscenza (che denomina, in realtà impropriamente “compiuta giacenza”), ritenendo che ove la raccomandata sia restituita immediatamente dall’agente postale al  mittente, e non trattenuta in giacenza presso l’ufficio postale per almeno 10 gg. la presunzione di legge non scatti. La tesi non può essere condivisa. La Corte costituzionale, laddove ha ritenuto inidoneo ai fini della notifica il principio della spedizione, ha esteso la presunzione di legale conoscenza, prevista per le notifiche per posta ex art. art. 8 della legge n. 890 del 1982 e succ. mod. anche alla fase “postale” della notifica ex art. 140 cpc. Il risultato è, nel caso di specie, che la notifica deve ritenersi perfezionata nei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata. Null’altro. Non può ulteriormente pretendersi che debba essere provata anche l’effettiva ricezione, né che debba essere riportata, sull’avviso di ricevimento della raccomandata non potuta recapitare per assenza del destinatario, anche la scritta “compiuta giacenza”, secondo un non ammissibile processo di tendenziale e totale equiparazione del disposto dell’art 140 cpc a quello di cui art. 8 della legge n. 890 del 1982. La scritta “compiuta giacenza” (e la sottostante giacenza presso l’ufficio postale) è piuttosto necessaria per gli atti giudiziari notificati a mezzo posta poiché in quel caso il plico contenente l’atto è detenuto dall’ufficio postale, ed al notificante è data notizia di una attività (quella di spedizione della “seconda” raccomandata) che è svolta dall’agente postale ed esula dalla sfera di conoscenza del primo. Nel 140 cpc invece la raccomandata è fatta dallo stesso ufficiale giudiziario o messo che ha tentato senza successo la consegna a mani. Egli ben sa quando ha spedito e quanto si deve conseguentemente  ritenere prodotto l’effetto della presunta conoscenza ritenuto comunque applicabile dalla Corte Costituzionale. Piuttosto, ai fini della presunzione legale di conoscenza, ed alla luce della ratio che ha ispirato la sentenza 3/2010 della Corte costituzionale è necessario avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata è effettivamente giunta al recapito del destinatario, e che non si sia invece smarrita o finita erroneamente presso altro recapito. E la prova è raggiunta a mezzo della produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario (o persone abilitate) sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di quest’ultimo. Siffatta disciplina non è del resto irragionevole ove si consideri che a differenza delle notifiche a mezzo posta, il 140 cpc contempla un primo tentativo di accesso da parte dell’ufficiale giudiziario (quindi non una semplice raccomandata) nonché il successivo deposito di copia nella casa comunale, ed avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario. Era invece irragionevole la coincidenza degli effetti della notifica con la semplice spedizione della raccomandata, ma a tale aporia ha posto rimedio la Corte costituzionale imponendo che la decorrenza degli effetti si abbia al momento del recapito della raccomandata o comunque decorsi 10 giorni dalla spedizione. La previsione di tale ultima presunzione è stata in particolare giustificata, nel ragionamento della Corte, nel bilanciamento tra le esigenze di certezza nella individuazione della data di perfezionamento del procedimento notificatorio, di celerità nel completamento del relativo iter e di effettività delle garanzie di difesa e di contraddittorio, nei termini già operati dall’art. 8 della legge n. 890 del 1982. Tornando al caso in esame, la raccomandata è stata spedita dal messo comunale in data 9/10/2009 e restituita dall’agente postale per constatata assenza del destinatario, indi la notifica si è perfezionata, per il destinatario il 29/10/2009, decorsi 10 giorni dalla spedizione. I motivi aggiunti sono stati notificati il 2 aprile 2010, ictu oculi dopo lo scadere del termine decadenziale. Prive di pregio, in proposito, sono le ulteriori considerazioni circa la divergenza fra il domicilio (asseritamente conosciuto dall’amministrazione) e la residenza anagrafica. L’amministrazione ha dimostrato, non solo che la residenza è stata storicamente sempre la medesima, ma anche che il diverso indirizzo indicato dall’appellante quale effettivo domicilio, è stato in passato utilizzato per la notifica di precedenti atti amministrativi dello stesso procedimento, con identici esiti di irreperibilità".

sentenza CDS 1024 del 2014

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2 replies
  1. ANTONIO says:

    DEI FENOMENI!! IN CAMPAGNA!!! La notifica ex art. 140 c.p.c. prevede una raccomandata AG che comunica il deposito presso la casa comunale al destinatario dell’atto, alle poste è trattata come un atto giudiziario (ovviamente) per cui si applica la legge 890/82. Quid iuris se il destinatario è assente e non vi è persona abilitata a ricevere la raccomandata? La risposta è semplice: come per la notifica ex art. 149 cpc anche per quella di cui all’art. 140 la notifica si ha per avvenuta trascorsi 10 gg. dall’invio della seconda raccomandata in quanto ai sensi dell’art. 8 della legge 890/82 modificato dalla legge 80/205 il postino, in assenza del destinatario o di persona abilitata a ricevere la raccomandata, deve lasciare avviso e inviare una seconda raccomandata con cui avvisa il destinatario che il plico è depositato nell’ufficio postale dove può ritirarlo. Da tale data, in mancanza di ritiro, si computano i 10 gg., a meno che il ritiro avvenga prima, in tal caso il termine decorre da quest’ultima data (dal ritiro).
    Per raccomandata informativa, in caso di assenza del destinatario – che quindi non può firmare (per ricevuta) l’avviso di ricevimento della raccomandata AG spedita dall’Ufficiale Giudiziario – si intende quella dell’agente postale che informa il destinatario (assente) che decorsi 10 giorni la notifica si intenderà comunque perfezionata a seguito della giacenza del plico presso l’ufficio postale che non si è potuto consegnare a mani del destinatario.
    E’ tutto molto semplice, peccato che qualche Cassazionista sia ancora fermo al procedimento come avveniva nel 1998 !
    La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona (per compiuta giacenza) decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata informativa (spedita dal POSTINO!), diversamente se il plico viene ritirato prima dei dieci giorni, la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona a tale data (ma questo lo comprende anche il Cassazionista che è fermo al procedimento del 1998, d’altronde se firmo che ritiro il plico, che significa? Che è ritirato 😛 )

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  2. marino says:

    Questi magistrati dovrebbero lavorare in un orto anzichè emanare sentenze in nome del popolo italiano.
    1) La notifica in caso di destinatario assente si perfeziona decorsi 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata informativa che spedisce l’agente postale ossia la CAD. Questo dice la legge in particolare l’art. 8 della L.890/82 modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale nel 1998 e poi dal D.L. entrato in vigore il 17 marzo 2005 che recepiva il principio della Consulta. I magistrati che non conoscono il procedimento notificatorio dovrebbero fare altro lavoro.

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