Onere della prova dei requisiti per la fiscalizzazione dell’abuso
Il TAR Veneto ha affermato che non spetta al Comune, bensì al destinatario dell’ordine di demolizione che invochi l’applicazione della fiscalizzazione dell’abuso dare piena prova della sussistenza dei presupposti ex art. 34 d.P.R. 380/2001 per accedere al beneficio (sic) in questione.
In particolare spetta all’istante dimostrare il pregiudizio sulla struttura e sulla fruibilità arrecato alla parte non abusiva dell’immobile dalla demolizione della parte abusiva, e che tale pregiudizio sia evitabile esclusivamente con la fiscalizzazione dell’abuso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Per chiudere: vorrei capire i Comuni cosa mandano in Soprintendenza- una pratica in cui ci sono opere preventive e opere previste in demolizione-
Capito. Per cui il dichiarare opere abusive con l’eliminazione spontanea, estingue ogni reato in pratica-
Ritengo che il vincolo paesaggistico non sia incompatibile con l’articolo 6, perchè lo stesso codice dei beni culturali e del paesaggio favorisce la eliminazione spontanea delle opere abusive prima che vengano emesse provvedimenti amministrativi. Per esempio, l’articolo 181 del codice prevede il reato di opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa e il comma 1-quinquies stabilisce che: ” 1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1″.
IN DEFINITIVA LA RATIO DELLA NORMA SAREBBE:
– prima: non si poteva presentare al comune una pratica contestuale per fare lavori-(mancanza della stato legittimo)-
– oggi: la norma applicando l’art. 6 della lr. n19/2021, permette di farlo-(in assenza dello stato legittimo)
Ma siamo sicuri che sotto vincolo paesaggistico o altri vincoli, questo si possa fare?
-l’art. 6 baipassa anche l’ordinanza di demolizione o comunque tutte le procedure di demolizione, al fine di avere uno stato legittimo, ho rimangono in piedi dette procedure? anche quelle della denuncia in procura etcc.
Non penso sia come dice Lei- si parla dei casi di cui all’art. 34 – e i casi sono 2-, la eventuale non demolizione si accerta dopo e non prima-Lei vuole dire che con l’art. 6 non si applica la fiscalizzazione??? Capito, allora uno si auto denuncia di fatto-
Il riferimento all’articolo 34 riguarda il concetto di parziale difformità non sanabile. Non avrebbe alcun senso fiscalizzare un’opera che si vuole demolire. E’ ovvio che uno si autodenunzia, ma lo fa per risolvere un problerma.
L’articolo 6 citato permette solamente di eliminare le opere abusive, mediante la loro demolizione, nel contesto di interventi edilizi più ampi. Non c’entra nulla nè con la sanatoria, nè con la fiscalizzazione.
Sarebbe da approfondire l’art. 6 delle lr n. 19-2021, nella parte in cui permette di fare dei lavori su opere abusive e non demolibili>:
Nel caso in cui vi fosse la corresponsione della sanzione che non produce alcun effetto sanante, l’abuso resta ma viene “tollerato” dall’amministrazione. Il fatto che l’abuso resti ha, però, effetti diretti sullo stato legittimo dell’immobile (che viene a mancare) e sulle possibilità di intervenire nuovamente.
Scusi Avvocato… Ma in tutto questo come si colloca l art. 6 della lr n.19/2021-Veneto cantiere veloce..
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